Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dal Consiglio generale dele Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art24 · fonte su Normattiva