Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art49 · fonte su Normattiva