Art. 32 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
