Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 32 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art32 · fonte su Normattiva