Art. 6 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese) — Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo
L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
Testo vigente dal 13 agosto 1984
