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Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a due anni.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952
