((Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi)). Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Testo vigente dal 25 maggio 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975. 73 parole tolte, 90 parole aggiunte.

Chiunque promuove tolto: od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedenteaggiunto: , organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da tolto: tre a dieci anni. La stessa pena, si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa aggiunto: cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione tolto: fino a due anni aggiunto: da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire. Se l'associazione tolto: o il movimento assume,aggiunto: , il movimento o il gruppo assume in tutto o in partetolto: , il carattere di organizzazione armata o paramilitareaggiunto: , ovvero fa uso tolto: di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni aggiunto: della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art2 · fonte del testo