Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni. Chiunque partecipa alla banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art4 · fonte del testo