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Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni. Chiunque partecipa alla banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952
