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Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravita' sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi piu' gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art5 · fonte del testo