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Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a otto anni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art6 · fonte del testo