Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952. Leggi il testo vigente →
Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a otto anni.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952
