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Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, la facolta' dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal detto decreto e' ammessa nei limiti seguenti:

  • a)per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1 luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta;
  • b)per la parte dei lavori eseguita dal 1 luglio 1962 al 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;
  • c)per la parte dei lavori eseguita dal 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento. Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c). Il presente articolo si applica esclusivamente per le opere dello Stato e delle Regioni nonche' degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico per le sole opere assistite da contributi dello Stato.

Testo in vigore dal 14 novembre 1963 al 19 luglio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-23;1481~art2 · fonte del testo