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((Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facolta' dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo e' ammessa nei limiti seguenti:
- a)per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1 luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;
- b)per la parte dei lavori eseguita dal 1 luglio 1962 al 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;
- c)per la parte dei lavori eseguita dal 1 febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento)). 1 Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 463)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1964, n. 463
1La L. 21 giugno 1964, n. 463 ha disposto (con l'art. 5) che "Per le opere degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico non assistite da contributo dallo Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere a) e b) ed entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori nella ipotesi prevista sotto la lettera c)".
Testo in vigore dal 19 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
