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Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, per tutta la durata della esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera e' aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 febbraio 1973, n.37
1La L. 22 febbraio 1973, n.37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973."
Testo in vigore dal 10 aprile 1973 al 22 dicembre 2008
