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Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 9 marzo 1990 al 11 marzo 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1999

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-ratà, una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame; la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalità ed iniquità i quali non si esauriscono nel rischio, già di per sé non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entità elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilità di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalità possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi. - Cfr. S. nn. 184/1987, 527/1987, 508/1991, 374/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/2009

    Questione infondata
    27 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, nella norma censurata non è rinvenibile alcuna disposizione concernente i criteri da applicare per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione, il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 2 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art1 · fonte su Normattiva