Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1999

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-ratà, una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame; la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalità ed iniquità i quali non si esauriscono nel rischio, già di per sé non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entità elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilità di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalità possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi. - Cfr. S. nn. 184/1987, 527/1987, 508/1991, 374/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/2009

    Questione infondata
    27 marzo 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, l'applicazione di diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica a seconda della gestione di provenienza dei contributi oggetto della ricongiunzione non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta e, dall'altro, è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione in quanto le differenze tra le discipline delle gestioni previdenziali delle varie categorie di lavoratori rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto. - Sul fatto che l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta, v., citata, sentenza n. 61 del 1999. - Sul fatto che è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione v., citate, sentenze n. 61 del 1999 e n. 184 del 1987.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 2 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/2000

    Altra decisione
    26 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce dell'intervenuta innovazione del quadro normativo per effetto della sentenza n. 161 del 1999, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - valuti se sia tuttora rilevante la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della predetta legge n. 45 del 1990 "nella parte in cui, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, tale disposizione prevede modalità di ricongiunzione dei periodi di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali difformi da quelle stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o stati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29". v. sentenza n. 1/1999. M.R.M.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art2 · fonte su Normattiva