Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
Art. 7 — Facoltà per i superstiti
Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
Testo vigente dal 9 marzo 1990
