Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta' previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Testo vigente dal 9 marzo 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 439/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione non si applica la norma (art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) che prevede il diritto alla restituzione dei contributi a favore dei dottori commercialisti che cessano dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, o dei loro eredi. Infatti, mentre la ricongiunzione è istituto di carattere generale, ancorché diversamente disciplinato per lavoratori dipendenti e liberi professionisti, l’istituto della restituzione dei contributi è di carattere eccezionale, previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti. La domanda di ricongiunzione, irrevocabile con la formale accettazione o con il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto, determina l’unificazione irreversibile di somme di diversa provenienza e la creazione di una posizione previdenziale nuova: la riconducibilità della domanda ad una libera scelta dell’assicurato e il carattere eccezionale della restituzione dei contributi fanno sì che, qualora la facoltà di ricongiunzione venga esercitata, non possa essere affermata l’irragionevolezza della scelta legislativa di far rivivere la regola generale, ossia quella dell’inesistenza di un diritto alla restituzione. - Sulla eccezionalità dell’istituto della restituzione v., citata, sent. n. 404 del 2000. - V., altresì, citata, sent. n. 390 del 1995, secondo cui, in un sistema solidaristico, la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 235/2003

    Questione inammissibile
    11 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei contributi previdenziali non si applica l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il quale consente a coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione – ed eventualmente agli eredi che non abbiano diritto alla pensione indiretta – di richiedere la restituzione dei contributi versati. L'ordinanza di rimessione non fornisce, infatti, alcuna motivazione sull'accertamento del mancato conseguimento, nella specie, dei requisiti del diritto a pensione e quindi sull'esistenza del diritto alla restituzione dei contributi, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione fatta valere in giudizio.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art8 · fonte su Normattiva