Art. 10 — Organizzazione del personale
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Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le 2.420 unita', di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unita'. In tale dotazione organica complessiva e' incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalita' con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilita', in modo da consentire la mobilita' interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalita' alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unita', distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilita' intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalita' ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le proce- dure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttivita' e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttivita', fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1 gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999
