Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena. La durata in carica dei Presidenti delle suddette Casse marittime viene elevata a cinque anni.
Testo vigente dal 13 dicembre 1986
