Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonche' dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Testo vigente dal 31 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-25;70~art4 · fonte su Normattiva