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I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonche' con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1988 al 9 ottobre 2010
