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Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1988 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-04;436~art4 · fonte del testo