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I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

  • a)per semplificare l'attivita' contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;
  • b)per tener conto della specificita' del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1988 al 6 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-04;436~art6 · fonte del testo