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I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti ((...)) sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

  • a)per semplificare l'attivita' contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;
  • b)per tener conto della specificita' del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1988 al 6 febbraio 1999. 12 parole tolte.

I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti tolto: e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesaaggiunto: ... sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1988-10-04;436~art6 · fonte del testo