L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore e' cosi' modificato: "Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma".
Testo vigente dal 16 novembre 1964
