Art. 6 — Progettazione degli impianti
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Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. Il progetto di cui al comma 1 e' depositato:
- a)presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b)presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007
