Art. 7 — Installazione degli impianti
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Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1996, n. 25
3La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996."
L. 7 agosto 1997, n. 266
4La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998."
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 27 febbraio 2007
