Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Art. 2 — Pubblicità
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Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
- a)i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonche', per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonche' i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento puo' eventualmente variare;
- b)le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
- c)il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
- d)l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonche' per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresi' gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda per il pubblico che incombano agli enti creditizi nell'attivita' di collocamento di titoli pubblici. L'obbligo di pubblicita' di cui al comma 1 non puo' essere soddisfatto mediante rinvio agli usi. La pubblicita' deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonche' di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilita' rispettivamente delle operazioni e dei servizi. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalita' delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicita' di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
