Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 31-bis — Termini di prescrizione

I termini di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni o di penalita' di mora da parte dell'Autorita' a norma della presente legge sono interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorita' nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un'infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dagli articoli 101 o 102 del TFUE. L'interruzione del termine di prescrizione decorre dalla notifica della prima misura formale di indagine ad almeno una impresa oggetto del procedimento istruttorio e si applica a tutte le imprese o associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione. L'interruzione termina alla data in cui l'autorita' nazionale garante della concorrenza in questione o la Commissione chiude il procedimento istruttorio adottando una decisione che accerta l'infrazione e ne ordina la cessazione, impone una sanzione ovvero rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti, oppure conclude che non vi sono motivi per ulteriori azioni. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al piu' tardi allo spirare del doppio del termine previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'Autorita' non ha irrogato una sanzione o una penalita' di mora entro tale termine. Il termine di prescrizione applicabile all'irrogazione di sanzioni o di penalita' di mora da parte dell'Autorita' rimane sospeso fino a quando la decisione da essa adottata forma oggetto di un procedimento pendente dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 33.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art31bis · fonte su Normattiva