Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 15-quinquies — Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole

Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate ai sensi dell'articolo 15-septies possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui all'articolo 15-bis, comma 1, l'Autorita' puo' individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art15quinquies · fonte su Normattiva