Modifiche al sistema penale

Art. 28 — Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33836/2025

    23 dicembre 2025
    • CIRCOLAZIONE STRADALE
    • CONDUCENTE DEI VEICOLI

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).

    Art. 28 · Art. 126 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 420/1987

    Questione infondata
    19 novembre 1987

    L'illecito penale e quello amministrativo non costituiscono situazioni omogenee, ai fini del giudizio di legittimita` costituzionale ex art. 3 Cost., in quanto fra le due categorie esistono importanti diversita` gia` sul piano costituzionale (l'in- tero testo dell'art. 27 Cost. si applica soltanto alla responsa- bilita` penale; il principio di irretroattivita` della legge e` costituzionalizzato solo in materia penale), oltreche` sul piano della normativa ordinaria (la L. n. 689 del 1981 disciplina l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di dirit- to civile). (Manifesta infondatezza della questione di legittimi- ta` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - e relativa all'art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede per l'illecito amministrativo un termine di prescri- zione superiore a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito). - v. S.n. 68/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 157 c.p. · Art. 161 c.p. · Art. 172 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28 · fonte su Normattiva