Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 33 — Competenza giurisdizionale

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I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 16 settembre 2010

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3661/2026

    17 febbraio 2026
    • COMPETENZA CIVILE
    • CONTINENZA DI CAUSE

    Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

    Art. 33 · Art. 1419 c.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 351/2007

    Questione infondata
    26 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui devolve alla Corte d'appello competente per territorio la competenza a decidere delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative. La questione - sollevata sull'assunto che la norma, devolvendo alla Corte d'appello anche le controversie che hanno ad oggetto somme di importo modesto, impedirebbe alla parte l'autodifesa, in danno dei cittadini meno abbienti - è del tutto ipotetica ed eventuale, in quanto nel giudizio principale l'attrice è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'incidenza, sulla facoltà di agire in giudizio, dell'onere economico conseguente alla necessità di ricorrere alla difesa tecnica. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002; v. altresì, citata, ordinanza n. 66/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 126/2006

    Questione inammissibile
    24 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: nell'ordinanza di rimessione, infatti, manca la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la motivazione in ordine ai parametri è stata affidata ad argomentazioni palesemente inconferenti rispetto alla questione sollevata, poiché dirette esclusivamente a evidenziare un contrasto presente nella giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla consistenza della posizione giuridica soggettiva della parte lesa da un'intesa anticoncorrenziale. > >

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/2006

    Questione inammissibile
    17 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui attribuisce l'azione di risarcimento del danno, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai Titoli dal I al IV di detta legge, alla Corte d'appello competente per territorio. Il giudice a quo , invero, prospetta la questione con motivazione caratterizzata da evidente contrasto logico tra l'ampia premessa avente ad oggetto la disciplina ritenuta applicabile e quella stabilita dalla norma censurata rispetto al dispositivo dell'ordinanza, traducendosi, peraltro, in un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione che il giudice a quo dimostra di condividere, con palese distorsione dell'incidente di costituzionalità. > >- V. ordinanze citate n. 420/2005, n. 193/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 7 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art33 · fonte su Normattiva