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La presente legge ha per oggetto:
- a)la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
- b)la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
- c)l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
- d)la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
- e)il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999
