Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento), il quale, nel disporre che "gli insediamenti (produttivi e civili) che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della detta legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla stessa", implica un'aggravante per gli imputati del reato previsto dall'art. 21 della medesima legge e punito alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda (da lire 500 mila a 10 milioni), posto che il terzo comma di tale articolo stabilisce che si applica sempre la pena dell'arresto se - ricorrendo gli estremi del fatto costitutivo del reato - lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione; questione prospettata sull'assunto che la disparità di trattamento così introdotta a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza sarebbe irrazionale perché disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente rispetto al fine perseguito dalla legge. Nelle more del giudizio di costituzionalità è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1979, n. 650, il cui art. 13 ha sostituito integralmente l'art. 10 della legge n. 319/1976, per cui spetta al giudice a quo verificare se e come queste più recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319/1976 e sprovvisti della licenza di abitabilità ed agibilità, in relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 10 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 10 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art10 · fonte su Normattiva