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((Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita' e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' o di abitabilita' devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilita' sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 273/1983

    Altra decisione
    26 settembre 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento), il quale, nel disporre che "gli insediamenti (produttivi e civili) che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della detta legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla stessa", implica un'aggravante per gli imputati del reato previsto dall'art. 21 della medesima legge e punito alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda (da lire 500 mila a 10 milioni), posto che il terzo comma di tale articolo stabilisce che si applica sempre la pena dell'arresto se - ricorrendo gli estremi del fatto costitutivo del reato - lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione; questione prospettata sull'assunto che la disparità di trattamento così introdotta a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza sarebbe irrazionale perché disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente rispetto al fine perseguito dalla legge. Nelle more del giudizio di costituzionalità è sopravvenuta la legge 24 dicembre 1979, n. 650, il cui art. 13 ha sostituito integralmente l'art. 10 della legge n. 319/1976, per cui spetta al giudice a quo verificare se e come queste più recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319/1976 e sprovvisti della licenza di abitabilità ed agibilità, in relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

    Art. 3 cost. · Art. 10 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 10 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art10 · fonte su Normattiva