Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

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Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti. La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' ed alla qualita' delle acque scaricate.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art16 · fonte su Normattiva