Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
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((Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi. La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata. La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153
4Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."
Testo in vigore dal 28 aprile 1981 al 13 giugno 1999
