Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 248/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, qualora, fra più norme impugnate, solo ad alcune, per il loro contenuto, sia riferibile la questione sollevata, solo queste e non le altre, possono essere esaminate. E poiché, nel caso, degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319 (artt. 6, primo comma, lett. a, 9, terzo comma, e 15, sesto e settimo comma) compresi nell'impugnativa dalle ordinanze di rimessione, solo l'art. 15 riguarda la procedura di controllo e di analisi delle acque di scarico che è oggetto della questione, è all'art. 15 che va limitato il giudizio della Corte.

    Art. 466 c.p.p. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inqui…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 330/1990

    Questione infondata
    13 luglio 1990

    Le operazioni di prelievo e di campionamento delle acque di scarico compiute dai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento, rientrano in un'attività - di per se stessa neutra - di normale (e non urgente) controllo di carattere amministrativo, non finalizzata all'accertamento di un reato e non correttamente raffrontabile agli atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato - compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove - in ordine alla quale risultano già predisposte per l'interessato sufficienti garanzie (art. 22, penult. e ult. comma, l. 24 dicembre 1979, n. 650). Non si può perciò, nel caso, far richiamo al principio della necessaria anticipazione della tutela difensiva anche ad attività preprocessuali, ribadito dalla Corte in materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico nella sentenza n. 248/1983, ma riguardo al momento, successivo e diverso da quello dei prelievi e campionamenti, delle operazioni di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.).

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art15 · fonte su Normattiva