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Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, e' punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni. Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento) dal quale l'apertura, o comunque l'effettuazione, di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, anche se richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, sono previste e sanzionate come reato. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quò, infatti, la disposizione impugnata, se rettamente interpretata, è riferibile solo agli scarichi provenienti da insediamenti industriali, e non, invece, agli scarichi provenienti - come nella specie - da insediamenti civili. Giacché, essendo questi ora espressamente previsti, dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge n. 319 del 1976, in seguito alle innovazioni apportate dal d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) solo come illecito amministrativo anche quando l'autorizzazione non sia stata richiesta, o se richiesta sia stata negata, o, se concessa, revocata, sembra da escludere che, in base all'impugnato art. 23, primo comma, possano essere puniti come reato quando - come nell'ipotesi 'de qua' - l'autorizzazione, anche se non ancora concessa, è stata quanto meno richiesta. Trovando comunque nel caso applicazione il principio - più volte affermato - per cui quando, nei giudizi di legittimità costituzionale, è possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che escluda il prospettato contrasto con la Costituzione, è questa interpretazione che deve essere preferita. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 331/1996. Riguardo al principio richiamato, circa i criteri di interpretazione della disposizione impugnata, v. inoltre S. nn. 11/1998, 99/1997, 356/1996 e 307/1996, nonché O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Sentenza n. 331/1996

    Questione infondata
    30 luglio 1996

    Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (recante: <<Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento>>) - che, configurando (al primo comma) come reato l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, già chiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, e prevedendo (al secondo comma) l'applicazione delle sanzioni stabilite per l'effettuazione di scarichi senza che sia stata richiesta l'autorizzazione, se quest'ultima non viene concessa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la rilevanza penale attribuita ad un fatto di minore gravità (lo scarico da insediamenti civili o da pubbliche fognature effettuato quando la prescritta autorizzazione è stata chiesta ma l'autorità amministrativa non si sia ancora pronunciata) e la configurazione come illecito amministrativo di una condotta palesemente più grave (lo stesso scarico effettuato senza che sia stata chiesta l'autorizzazione o dopo che questa è stata negata o revocata) - in quanto, posto che, con le innovazioni normative introdotte con il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, si è espressamente escluso che configuri reato l'attivazione o l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature senza aver chiesto l'autorizzazione, si deve in corrispondenza ritenere che le sanzioni penali previste dalla norma censurata riguardino esclusivamente gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. - Circa il canone che, in presenza di più letture possibili di una disposizione, impone di seguire quella che consente di attribuire ad essa un significato conforme alla Costituzione, cfr., da ultimo, tra le molte, S. n. 98/1996. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art23 · fonte su Normattiva