Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

  • a)l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
  • b)l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
  • c)l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
  • d)l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
  • e)l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
  • f)l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
  • g)l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
  • h)l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
  • i)l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
  • l)l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/1996

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1996

    È manifestamente inammissibile, in quanto meramente ripropositiva di identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, primo periodo, l. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.. - O. nn. 146/1993, 215/1994, 25/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 624 c.p. · Art. 625 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1995

    Questione infondata
    30 marzo 1995

    L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non è vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceità è chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilità di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quò), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore può servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione può indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 13 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/1995

    Questione inammissibile
    19 gennaio 1995

    Secondo i principi già affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, così come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quò, la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalità del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 42 cost. · Art. 624 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art30 · fonte su Normattiva