Art. 18 — Risarcimento del danno ed equo compenso
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Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, e' tenuto al riarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-quater, quinquies e sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 16 aprile 1996
