Art. 5 — Ammissibilità della domanda
Articolo abrogato dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18.
Abrogato dal 19 marzo 2015
Articolo abrogato dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18.
Abrogato dal 19 marzo 2015
1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.
Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).
Art. 5 · Art. 38 c.p.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 42 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda» di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto la previsione dell’impugnabilità del provvedimento 'secundum eventum litis' non può ritenersi irragionevole né, per la specialità della disciplina, con riguardo al regime della reclamabilità previsto in via generale dall’art. 739 cod. proc. civ., né adottando come 'tertium comparationis' il procedimento di cui all’art. 274 cod. civ., costruito come giudizio autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove la disposizione impugnata prevede come interna ad un unitario giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione, sicché, risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda, è necessario, alla stregua di ineludibili principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.), prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità per cassazione, mentre nei confronti del provvedimento di ammissibilità, avente l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito, ed intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.), ben poteva il legislatore prevedere l’impugnabilità immediata ovvero escluderla; la scelta operata, in particolare, non viola il diritto di difesa, in quanto da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma, come accadrebbe ove fosse consentita l’impugnabilità immediata, in un potenzialmente grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma, Cost.), e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un regime che non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di ammissibilità.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 274 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1988
urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art5 · fonte su Normattiva