Art. 19 — Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti
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Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 16 aprile 1996
