Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 19 — Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti

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Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4. (( Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni. ))

Testo in vigore dal 16 aprile 1996 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art19 · fonte su Normattiva