Art. 2
Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante sub-concessioni da parte della regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.
Testo vigente dal 23 luglio 1975
