Art. 3
Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque gia' versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4. Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme gia' versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla regione. Lo Stato provvede a versare alla regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percette per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.
Testo vigente dal 23 luglio 1975
