Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato. La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformita' delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4. Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali e' previsto il passaggio degli impianti in proprieta' dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare lo esercizio delle derivazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;304~art1 · fonte su Normattiva