Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari
Art. 5 — Accesso senza preavviso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.
Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
