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La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Testo in vigore dal 18 giugno 1991 al 28 marzo 1993

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urn:nir:stato:legge:1991-06-07;182~art3 · fonte su Normattiva