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La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell' interno non oltre il ((quarantacinquesimo)) giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1995 al 4 maggio 1999
