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Le navi a propulsione meccanica inferiore a 40 tonnellate, le navi inferiori a 20 tonnellate, che navigano a vela o a remi ed i battelli a remi quando in navigazione, non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati nell'art. 2, ma se non li portano devono essere provvisti dei seguenti fanali:
- a)le navi a propulsione meccanica inferiori a 40 tonnellate, salvo quanto prescritto dalla seguente lettera b), devono portare:
- 1)sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto e ad una altezza dal bordo non interiore a metri 2,75 (9 piedi), un fanale a luce bianca brillante, costruito e fissato conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1), e di intensita' luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno tre miglia;
- 2)i fanali laterali a luce verde e a luce rossa, costruiti e fissati conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), di intensita' luminosa tale da essere visibili alla distanza di almeno un miglio, ovvero un fanale a luci combinate che proietti una luce verde ed una luce rossa dalla prora fino a due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso del lato rispettivo. Questo fanale deve essere portato a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al disotto del fanale a luce bianca;
- b)le piccole imbarcazioni a propulsione meccanica, come quelle in dotazione delle navi d'alto mare, possono portare il fanale a luce bianca ad un'altezza dal bordo inferiore a metri 2,75 (9 piedi), ma esso deve essere collocato al disopra dei fanali laterali oppure del fanale a luci combinate indicati nella lettera a), n. 2) del presente articolo;
- c)le navi inferiori a 20 tonnellate che navigano a vela o a remi, salvo quanto prescritto dalla lettera d) seguente, se non portano i fanali laterali devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale che proietti una luce verde da un lato ed una luce rossa dall'altro, di intensita' luminosa tale ad essere visibile alla distanza di almeno un miglio e sistemato in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro ne' la luce rossa dal lato dritto. Quando non e' possibile fissare tale fanale, esso deve essere tenuto pronto per l'uso immediato e deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione ed in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, ne' la luce rossa dal lato dritto;
- d)le piccole imbarcazioni a remi che navigano a vela o a remi devono aver pronta sotto mano soltanto una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione;
- e)le navi e le imbarcazioni alle quali si riferisce il presente articolo non hanno l'obbligo di portare i fanali ed i segnali prescritti dagli articoli 4, primo comma, ed 11, quinto comma.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
